Legge sull'aggregazione e la separazione dei comuni16 dicembre 2003 La nuova legge sulle aggregazioni e separazione dei comuni non stravolge ma aggiorna, completa e precisa la legge precedente del 6 marzo 1945 che è stata applicata in più occasioni negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi con l'approvazione di 8 progetti che hanno coinvolto 42 comuni. Ma in qualche caso è già stata messa in atto la nuova legge, come ad esempio per le aggregazioni di Maggia e Lavizzara in cui sono stati introdotti i circondari elettorali che sono proprio uno dei punti più critici di questa legge. Gli obiettivi della nuova legge sono doviziosamente elencati all'articolo 2; Nella nuova legge viene opportunamente mantenuta la possibilità di aggregazione coatta, qualora essa
si renda necessaria per ragioni geografiche, territoriali, economiche o di funzionalità. Ciò riduce ma non annulla
quel diritto di veto che potrebbe vanificare, per motivi magari di solo egoismo un'aggregazione assolutamente
logica e territorialmente coerente. E ciò è già successo come nelle Terre di Pedemonte Il rapporto della commissione introduce all'articolo 3 il concetto di "entità territoriali coerenti". È un concetto che ritengo ancora più forte di quello di contiguità, un conetto che avrei già voluto evidenziare lo scorso 8 ottobre, quando, vista l'ora tarda avevo rinunciato ad intervenire quale relatore in merito all'aggregazione della Lavizzara. Nelle nostre valli, nelle regioni discoste, la situazione finanziaria non può e non deve essere l'unico parametro per valutare la fattibilità e le prospettive di un progetto di aggregazione tra comuni. Nemmeno può esserlo la misura demografica. Ragioni storiche e geografiche, come pure il potenziale non indifferente di competenze nel promuovimento socioeconomico e territoriale di una regione di montagna devono avere altrettanto peso. Un comune di montagna amministrato con criteri razionali e con una gestione del territorio basata sulla cultura regionale, costituisce per il Paese certamente una ricchezza da salvaguardare. Non così qualora una zona di valle venisse aggregata a un centro urbano non contiguo; questo potenziale di competenze e valori correrebbe il rischio di esaurirsi. Da ultimo la questione dei circondari elettorali, previsti all'articolo 12. Sono già stati messi in atto nelle aggregazioni
di Maggia e Lavizzara, anticipando la nuova legge. In quell'occasione la commissione speciale per le aggregazioni ha
aderito, pur senza entusiasmo alla proposta in quanto parte integrante dei progetti sottoposti a votazione consultiva.
Ha però respinto e il plenum ha fatto altrettanto la proposta di estendere la facoltà di creare i circondari ad altre
aggregazioni, Lugano in particolare. Invito quindi a respingere la modifica legislativa che consente la possibilità di creare i circondari elettorali in tutti i comuni. Interventi Prima pagina |